Statuto

STATUTO
Associazione di promozione sociale
“Associazione Genitori Bernareggio Villanova – APS”

 

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, l’associazione denominata: “Associazione Genitori Bernareggio Villanova – Associazione di Promozione Sociale (o APS)” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
1.2 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
1.3 L’Associazione ha sede nel Comune di Bernareggio (MB) e può costituire sedi secondarie.
1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
1.6 La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo 2
Finalità e attività

2.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l’associazione ha come obiettivo l’accrescimento personale dei giovani e delle loro famiglie offrendo stimoli allo studio, all’arricchimento umano, professionale e culturale, in collaborazione con le strutture scolastiche e del territorio.
2.2 L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: i) “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.”
2.3 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:
– sostenere e partecipare alle iniziative culturali, formative, sociali, ricreative e sportive che contribuiscono alla formazione dei giovani;
– organizzare serate e attività formative per i genitori, su temi legati alla genitorialità;
– analizzare le esigenze e i bisogni delle famiglie e dei ragazzi da sottoporre alle istituzioni;
– sostenere la risoluzione di problemi di natura logistica (manutenzione, sicurezza…) attinenti la struttura scolastica;
– organizzare servizi di supporto alle famiglie durante il periodo scolastico (Piedibus, Babysitting durante le assemblee di classe…);
– supportare le istituzioni scolastiche nella lettura e valutazione dei bandi per l’accesso a fondi del MIUR o ad altri fondi/contributi a sostegno delle attività scolastiche; offrire partnership per suddetti bandi;
– partecipare attivamente alla Commissione Mensa, alle Consulte Comunali, ai Consigli di Classe e al Consiglio d’Istituto;
– organizzare/collaborare all’organizzazione di momenti di animazione e svago come feste di fine anno o a tema, manifestazione sportive dilettantistiche e attività laboratoriali;
– incentivare, coordinare o organizzare iniziative a scopo benefico verso tematiche stabilite dall’assemblea dei soci.
2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2.5 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
2.6 L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

 

Articolo 3
Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
3.3 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.4 L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.
3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
3.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.
3.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio di riferimento.

 

Articolo 4
Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
4.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
4.5 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

 

Articolo 5
Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione durante le attività della stessa e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
– partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
– discutere e approvare i rendiconti economici;
– essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
– Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
5.2 Gli associati sono tenuti a:
– osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
– contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
– versare regolarmente la quota associativa annuale;
– svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
– astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
5.3 Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6
Organi dell’Associazione

6.1 Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente.
6.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
– l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
– Il Collegio dei Garanti.
6.3 Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
6.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 

Articolo 7
L’Assemblea degli associati

7.1 L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
7.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.
7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.
7.4 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;
– esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
– conferire l’incarico all’organo di controllo se previsto;
– eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
– deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
– ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
– deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
– fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.5 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.
7.7 L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
7.8 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.9 In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.
7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.11 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
7.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.
7.14 Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.

 

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo

8.1 Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8.3 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
8.4 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
8.5 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
8.6 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
8.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
– eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
– nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
– deliberare circa l’ammissione degli associati;
– deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.
8.8 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Articolo 9
Il Presidente

9.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
9.2 Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
9.3 E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
9.4 E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

 

Articolo 10
Collegio dei Garanti

10.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 Il Collegio:
– ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
– giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
10.3 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversie, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

 

Articolo 11
Organo di controllo

11.1 L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
11.2 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
11.3 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
11.5 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
11.6 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

 

Articolo 12
Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
– i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
– contributi, erogazioni e lasciti diversi;
– fondo di riserva.
12.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge.

 

Articolo 13
Il Bilancio

13.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
13.5 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
13.6 Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
13.7 Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Articolo 14
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
14.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
14.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

 

Articolo 15
Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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